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Sicurezza in cantiere - D.Lgs 81/08SERVIZI OFFERTI - Consulenza in ambito sicurezza per Cantieri Temporanei mobili In ambito di ingegneria civile, sicurezza del lavoro e diritto del lavoro, “494” è il termine breve ed inequivocabile con il quale si individua il Decreto Legislativo 14 agosto 1996 n. 494 in materia di sicurezza del lavoro nei cantieri edili. Il 494 (pronunciato “quattronovequattro”) è quindi il decreto con cui le regole generali che in Italia fanno capo al Decreto 626 (norma madre per la sicurezza sul lavoro) si applicano al settore dell’edilizia. Il termine 494 ha assunto una valenza più estensiva, e viene quindi normalmente utilizzato con significati traslati e più ampi rispetto alla mera identificazione della norma di legge (di cui al primo punto dell’elenco che segue). Questi significati possono essere così elencati.
I principi fondanti del 494Il Decreto 626 (D.Lgs. 626/1994) (che norma la sicurezza nei luoghi di lavoro) aveva escluso il cantiere edile dal proprio ambito di applicazione. Questa esclusione derivava, evidentemente, dal fatto che il cantiere temporaneo o mobile si configura come diverso e diversamente organizzato rispetto al normale luogo di lavoro aziendale, in funzione del quale sono strutturate le regole stabilite dal 626. In particolare il cantiere:
Per questi motivi, si è resa necessaria una norma speciale riferita al solo cantiere edile. Il 494 si prefigge di garantire una adeguata sicurezza nel cantiere mediante (in sintesi):
Ruoli e figure professionali ai sensi del 494Il D.Lgs. 494/1996 ha individuato alcuni nuovi soggetti e figure professionali, in capo ai quali sono posti precisi obblighi. Il committente ed il responsabile dei lavoriÈ il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata. In fase di progettazione gli obblighi del committente in sintesi sono riferiti:
In fase di esecuzione dell’opera gli obblighi in sintesi sono riferiti:
Il responsabile dei lavori è una figura accessoria (la nomina non è obbligatoria) al quale il committente può delegare l’adempimento di tutti o alcuni dei propri obblighi. Il coordinatore per la progettazioneIl “coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera” (o più brevemente coordinatore per la progettazione) è anch’esso una nuova figura individuata dal D.Lgs. 494/96. È un tecnico con particolari capacità (per operare deve essere provvisto di titolo di studio, dimostrata esperienza professionale, frequenza ad uno speciale corso 120 ore) I suoi obblighi consistono nella redazione di due documenti obbligatori, che hanno come fine il miglioramento dei livelli di sicurezza nel cantiere ed anche nei successivi interventi di manutenzione:
Il coordinatore per l’esecuzioneIl “coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera” (o più brevemente coordinatore per l’esecuzione dei lavori) come il coordinatore per la progettazione deve avere determinati requisiti professionali. I suoi obblighi consistono sostanzialmente nel controllo dell’applicazione (sia tecnica che documentale) del PSC da parte delle imprese, nonché di tutti gli altri adempimenti connessi. Altri ruoli e figureL’applicazione del 494 e la gestione della sicurezza in cantiere coinvolgono anche altre figure, la cui definizione ed il cui ruolo principale sono già oggetto di altre norme. Tra questi ricordiamo:
L’applicazione del 494Il Decreto 494 è entrato in vigore nel 1997. Prevede, nella sua applicazione più canonica, che il committente – quando avvia la progettazione di un’opera edile – affidi al coordinatore la valutazione dei rischi prevedibili nel futuro cantiere e la conseguente predisposizione delle idonee misure atte ad eliminare o a ridurre questi rischi. Questa operazione coinvolge anche il progettista, con il quale il coordinatore lavorerà di concerto, e si concretizzerà in un progetto razionalizzato ai fini dell’esecuzione degli interventi, e di cui farà parte anche il PSC (piano di sicurezza e di coordinamento). Il committente è particolarmente responsabilizzato anche nella scelta dell’appaltatore e/o delle imprese e lavoratori autonomi, che devono avere adeguata capacità in funzione dei lavori da eseguire. Alle imprese sarà imposta contrattualmente l’accettazione e l’attuazione del PSC. In fase di realizzazione dei lavori al coordinatore per l’esecuzione spetta il controllo dell’applicazione dei piani di sicurezza da parte delle imprese. Questa attività – particolarmente impegnativa e responsabilizzante – si realizza con una serie di sopralluoghi in cantiere (in particolare nelle fasi di maggiore criticità) e nell’acquisizione o controllo della documentazione che dimostra l’adempimento degli obblighi da parte dei datori di lavoro. Tra questi vi è la predisposizione del POS (piano operativo di sicurezza). I piani di sicurezzaIl PSCIl PSC o piano di sicurezza e di coordinamento è un documento introdotto dal decreto 494 che viene allegato al contratto d'appalto e ne diventa parte integrante. Esso viene redatto al fine di coordinare l'attività delle varie imprese presenti nel cantiere in modo da evitare l'insorgere di interferenze tra la varie lavorazioni; pertanto, è il piano d’insieme che governa l’allestimento, lo sviluppo e la gestione delle attività nel cantiere. Esso cioè definisce l’”architettura” del cantiere, ai fini della riduzione dei rischi. Viene preparato dal coordinatore in fase di progettazione, riferito allo specifico cantiere, e che il committente impone alle imprese. Non sempre è obbligatorio poichè, nel caso in cui in cantiere operasse una singola impresa e con un'entità di cantiere al di sotto di certi valori, è sufficiente lo stesso POS dell'impresa esecutrice. Il POSIl POS o piano operativo di sicurezza è il piano dell’impresa, riferito alle lavorazioni eseguite dall’impresa stessa. Non è un piano generale ma è un piano aziendale, che descrive l’adempimento del datore di lavoro ai propri obblighi principali e dimostra l’avvenuta valutazione dei rischi per le operazioni di lavoro previste. Si spiega quindi la presenza di più piani di sicurezza in uno stesso cantiere: il PSC governa l’organizzazione generale, alla quale devono essere coerenti i POS delle diverse imprese (che quindi accedono al cantiere avendo predisposto un adeguato abbattimento dei rischi) L’impresa il cui POS non sia stato accettato non può entrare nel cantiere. L’evoluzione del 494 ed il quadro normativo generaleIl Decreto Legislativo 14 agosto 1996 n. 494 è stato emanato in recepimento della direttiva comunitaria 92/57/CEE meglio nota come “Direttiva Cantieri” ed è stato soggetto ad una riforma significativa con la promulgazione del Decreto Legislativo 19 novembre 1999 n. 528 (noto anche come decreto “494-bis”) e ad alcune ulteriori modeste modifiche e integrazioni. In attuazione del D.Lgs. 494/1996 e della L. 109/1994 s.m. (poi abrogata) è stato emanato il Decreto Presidente della Repubblica 3 luglio 2003 n. 222 recante il Regolamento sui piani di sicurezza nei cantieri. Il 494 si applica tanto al settore pubblico che a quello privato. In ambito pubblico la norma si integra con il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (nuovo “Codice degli appalti e dei contratti”).
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