Armadietti


 
ARMADIETTI PRONTO SOCCORSO ALL. 2 MAGGIORATO IN METALLO
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ARMADIETTI PRONTO SOCCORSO ALL. 2 IN PLASTICA
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ARMADIETTI PRONTO SOCCORSO ALL. 1 IN METALLO
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Estratto del: Decreto 15 luglio 2003, n.388

Art. 4.
Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso
1. Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell'azienda o unita' produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso.
2. Le attrezzature ed i dispositivi di cui al comma 1 devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all'attivita' lavorativa dell'azienda e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile.




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