Criteri di Sicurezza Sofra

Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro

 

D.M. 10/03/1998


 

Art.4. - D.M. - 10/03/1998 Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio

Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall’installatore.

 






Allegato I

Linee guida per la valutazione dei rischi d'incendio nei luoghi di lavoro

Nel presente allegato sono stabiliti i criteri generali per procedere alla valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro. L’applicazione dei criteri ivi riportati non preclude l’utilizzo di altre metodologie di consolidata validità.


Allegato II

Misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi

All’esito della valutazione dei rischi devono essere adottate una o più tra le seguenti misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi:

A) MISURE DI TIPO TECNICO:

- realizzazione di impianti elettrici realizzati a regola d’arte;

- messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche, al fine di evitare la formazione di cariche elettrostatiche;

- realizzazione di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche conformemente alle regole dell’arte;

- ventilazione degli ambienti in presenza di vapori, gas o polveri infiammabili;

- adozione di dispositivi di sicurezza.

B) MISURE DI TIPO ORGANIZZATIVO GESTIONALE:

- rispetto dell’ordine e della pulizia;

- controlli sulle misure di sicurezza; predisposizione di un regolamento interno sulle misure di sicurezza da osservare;

- informazione e formazione dei lavoratori.

Per adottare adeguate misure di sicurezza contro gli incendi, occorre conoscere le cause ed i pericoli più comuni che possono determinare l’insorgenza di un incendio e la sua propagazione.


Allegato III

Misure relative alle vie di uscita in caso di incendio

- AFFOLLAMENTO: numero massimo ipotizzabile di lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro o in una determinata area dello stesso;

- LUOGO SICURO: luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio;

- PERCORSO PROTETTO: percorso caratterizzato da una adeguata protezione contro gli effetti di un incendio che può svilupparsi nella restante parte dell’edificio. Esso può essere costituito da un corridoio protetto, da una scala protetta o da una scala esterna;

- USCITA DI PIANO: uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto degli effetti di un incendio e che può configurarsi come segue:


a) uscita che immette direttamente in un luogo sicuro;

b) uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può essere raggiunta l’uscita che immette in un luogo sicuro;

c) uscita che immette su di una scala esterna.

- VIA DI USCITA (da utilizzare in caso di emergenza): percorso senza ostacoli al deflusso che consente agli occupanti un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro.

Allegato IV

Misure per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio

L’obiettivo delle misure per la rivelazione degli incendi e l’allarme è di assicurare che le persone presenti nel luogo di lavoro siano avvisate di un principio di incendio prima che esso minacci la loro incolumità. L’allarme deve dare avvio alla procedura per l’evacuazione dei luogo di lavoro nonchè l’attivazione delle procedure d’intervento.


Allegato V

Attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi

Ai fini del presente decreto, gli incendi sono classificati come segue:

- incendi di classe A: incendi di materiali solidi, usualmente di natura organica, che portano alla formazioni di braci;

- incendi di classe B: incendi di materiali liquidi o solidi liquefacibili, quali petrolio, paraffina, vernici, oli, grassi, ecc.;

- incendi di classe C: incendi di gas;

- incendi di classe D: incendi di sostanze metalliche.


Allegato VI

Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio

Tutte le misure di protezione antincendio previste:

- per garantire il sicuro utilizzo delle vie di uscita;

- per l’estinzione degli incendi;

- per la rivelazione e l’allarme in caso di incendio;

devono essere oggetto di sorveglianza, controlli periodici e mantenute in efficienza.


Allegato VII

Informazione e formazione antincendio

E’ obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio.


Allegato VIII

Pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio


In tutti i luoghi di lavoro dove ricorra l’obbligo di cui all’art. 5 del presente decreto, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve contenere nei dettagli:

a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;

b) le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;

c) le disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili dei fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;

d) specifiche misure per assistere le persone disabili.

Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e controllare l’attuazione delle procedure previste.


Allegato IX

Contenuti minimi dei corsi di formazione per gli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, in relazione al livello di rischio dell'attività

I contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso di incendio, devono essere correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio di incendio delle stesse, nonchè agli specifici compiti affidati ai lavoratori.

Tenendo conto dei suddetti criteri, si riporta a titolo esemplificativo una elencazione di attività inquadrabili nei livelli di rischio elevato, medio e basso nonchè i contenuti minimi e le durate dei corsi di formazione ad esse correlati.

I contenuti previsti nel presente allegato possono essere oggetto di adeguata integrazione in relazione a specifiche situazioni di rischio.


Allegato X

Luoghi di lavoro ove si svolgono attività previste dall'art. 6, Comma 3

Si riporta l’elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, è previsto che i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l’attestato di idoneità tecnica di cui all’articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n.609:

a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;

b) fabbriche e depositi di esplosivi;

c) centrali termoelettriche;

d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili,

e) impianti e laboratori nucleari;

f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2;

g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2;

h) aeroporti, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;

i) alberghi con oltre 100 posti letto;

l) ospedali, case di cura e case d ricovero per anziani,

m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;

n) uffici con oltre 500 dipendenti;

o) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;

p) edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ai sensi del R.D. 7 novembre 1942 n. 1564, adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta a pubblico superiore a 1000 m2;

q) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;

r) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.



 


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